venerdì 28 settembre 2007



IL MERCATO AZIONARIO ITALIANO GRIDA VENDETTA

In Italia i mercati azionari sono dominati da una profonda ingiustizia, che colpisce senza pietà i soci di minoranza, i quali altro non sono che piccoli risparmiatori che investono in borsa per valorizzare i loro risparmi. Essi non posseggono alcuna facoltà di controllo sul consiglio di amministrazione della società in cui hanno investito perchè questo organismo è ostaggio dei soci di maggioranza che controllano l'assemblea con pacchetti azionari irrisori e che impediscono alle autorità pubbliche di investigare sui loro atti.
Il crack Parmalat dimostra senza dubbi che i piccoli investitori siano confinati in una situazione di totale assenza di tutela e abbandono da parte delle Istituzioni. Gli amministratori del gruppo parmense compivano ogni sorta di irregolarità senza che i piccoli azionisti potessero controllarne anche solo parzialmente l'operato. Il clamoroso collasso della società emiliana ha messo in luce il fatto che i piccoli risparmiatori nel nostro Paese sono considerati delle nullità dalla Legislazione societaria che non fornisce loro alcun potere concreto di vigilanza sugli amministratori e di influire sulle scelte di gestione.
Urgono dunque cambiamenti rapidi che pongano fine al sentimento popolare di diffidenza nel mercato azionario. Il blog propone un progetto di riforma societaria. Ecco i punti salienti:
POTERE DI VIGILANZA DENTRO UNA SOCIETA' DI CAPITALI
COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale si estende nella sua composizione. Per le società quotate in Borsa i membri del collegio non possono essere inferiori a DODICI, nelle non quotate devono essere in numero non inferiore a SEI.
I membri del collegio sindacale non sono più nominati dalle assemblee ordinarie (oggi avviene così, pensate!! Un controllato che nomina il suo controllore... che paradosso..) ma dalla nuova sezione CONTROLLO DI SOCIETA' della CAMERA DI COMMERCIO del Comune ove ha sede la società.
I membri del collegio sindacale sono scelti dall'apposito albo detenuto dalla CAMERA DI COMMERCIO stessa e non possono essere riconfermati nei loro incarichi ( come oggi paradossalmente avviene!!!) dentro la società per evitare la affermazione di rapporti di CLIENTELARISMO fra soci di maggioranza e sindaci.
Se le società esercitano o tentano di esercitare ogni forma di ingerenza nei confronti della Camera di Commercio per influenzare la nomina dei sindaci esse sono soggette alla tutela del COMMISSARIO DI REGIONE, nominato in ogni comune dalla Regione.
Il collegio sindacale ha la facoltà di elaborare un piano di sviluppo industriale per migliorare la competitività della società da loro controllata. La assemblea dei soci ha la facoltà di approvare o bocciare tale progetto mediante maggioranze stabilite dallo Statuto societario.
TUTELA DELLE MINORANZE
IL CIM
In ogni società quotata viene istituito il COMITATO INTERNO PER LE MINORANZE (cim). Il CIM è formato da 15 ispettori se la società è composta da un numero di soci fra 3600 - 5100 soci, da 45 ispettori se la società ha un numero superiore a 5100 soci. Il Comitato è nominato dalla COMMISSIONE AFFARI SOCIETARI nominata dalla Giunta Comunale del Comune ove ha sede la società.
FUNZIONI DEL CIM
Il CIM ha il dovere di presenziare a tutte le riunioni dell' assemblea ordinaria, straordinaria, speciale. Il Comitato, al pari del Collegio Sindacale, ha la facoltà di compiere ispezioni nei locali societari ed ha libero accesso ai libri contabili della società.
Lo Statuto della società ha il dovere di recepire il principio di "controllo di società" in base al quale il Bilancio di esercizio deve essere redatto da un Consiglio di Amministrazione "allargato" ai delegati speciali (in numero non inferiore ad un terzo degli amministratori) del CIM. I delegati speciali partecipano alla compilazione del Bilancio ed hanno l'onere di segnalare al CIM eventuali omissioni e vizi di forma compiuti dagli amministratori nella redazione dei documenti contabili.
Il CIM ha la facoltà di impugnare - se la maggioranza assoluta dei suoi membri è favorevole all'impugnazione - le delibere approvate dalle assemblee societarie che considera lesive per le minoranze. Mediante un atto di citazione il CIM può introdurre le delibere sospette di provocare danno presso il Tribunale Civile che può annullare o convalidare tali delibere.
Infine il CIM ha il diritto di esercitare l'azione di responsabilità contro amministratori e sindaci in base alla maggioranza relativa dei suoi componenti. Inoltre il CIM ha facoltà di introdurre l'azione rinunciata se la maggioranza relativa dei suoi membri è d'accordo.

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